Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014
Ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Termine ordinario di proposizione - Decorrenza - Dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta - Dedotta violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.
Nel caso in cui l'appello venga dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto, ex art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è, a propria volta, inammissibile, dovendosi escludere la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell'impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall'art. 348 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014