Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - della sentenza impugnata - termini - per la decorrenza dei termini di impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014
Notifica della sentenza al comune presso la casa comunale - Senza richiami al difensore dell'ente domiciliato presso la casa comunale - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento - Notifica della sentenza al comune presso la sede dell'avvocatura comunale - Idoneità a far decorrere il termine breve - Esclusione - Fondamento.
Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. Né tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l'avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiché la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all'organo suddetto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014