impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione
nel domicilio eletto (o residenza dichiarata) - Notificazione del ricorso per cassazione presso il diverso procuratore domiciliatario costituito in primo grado - Rituale deposito del controricorso con difesa nel merito - Raggiungimento dello scopo della notificazione - Ammissibilità dell'impugnazione - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 13451 del 29/05/2013
Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. - presso il suo diverso procuratore domiciliatario in primo grado, l'eventuale rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando "ex post" che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente perché non riferibile al luogo ed alla parte sua destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La madre (Annamaria De....) del minore Adamo Es.... convenne in giudizio il Ministero dell'Istruzione e il Comune di San Giorgio a Cremano, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio a causa di una caduta, all'interno della scuola elementare che frequentava, dove veniva spinto da un compagno di classe. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, il Tribunale di Napoli accolse la domanda nei confronti del Ministero, che condannò a circa Euro 6.200,00 e la rigettò nei confronti del Comune. L'impugnazione proposta dal Ministero, accolta dalla Corte di appello quanto al risarcimento del danno morale, riducendo conseguentemente la condanna a circa Euro 5.200,00, fu rigettata quanto all'an della responsabilità (sentenza del 6 settembre 2006). 2. Avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca propone ricorso per cassazione, con due motivi, e deposita meMo...a.
Resiste con controricorso, esplicato da meMo...a, Adamo Es...., divenuto maggiorenne e già intervenuto nel giudizio di primo grado, che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica e si difende nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È preliminare l'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso a Es...., sollevata dallo stesso intimato, con il controricorso.
Si eccepisce l'inesistenza della notificazione del ricorso, per essere stato notificato al procuratore costituito in primo grado e non a quello costituito in grado di appello, con conseguente richiesta di dichiarazione di inammissibilità. Quindi, si difende nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Ministero, in riferimento a tale eccezione preliminare di rito, sostiene che l'avvenuta costituzione rappresenta un chiaro indice del collegamento tra destinatario della notifica e soggetto cui la notifica avrebbe dovuto essere indirizzata e che l'avvenuta costituzione comporta sanatoria per raggiungimento dello scopo. 1.1. L'eccezione prospettata si fonda sulla giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità. Il Collegio, pur condividendo tale indirizzo, ritiene che, all'interno dello stesso, meriti di essere differenziata l'ipotesi, rilevante nella specie, in cui l'intimato si è difeso nel merito.
1.2. Costituisce principio costante, quello secondo cui "La notificazione del ricorso per cassazione che venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado, in conformità a quanto prescritto dall'art. 330 c.p.p., comma 1, seconda ipotesi, presso il diverso procuratore domiciliatario della parte medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., poiché la seconda procura con elezione di domicilio necessariamente implica la revoca della precedente elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario dell'atto" (Cass. 17 aprile 2007, n. 9147).
Di tale principio è stata fatta nel tempo rigorosa applicazione. È stato riaffermato, di recente, nel caso di sostituzione del procuratore nel corso del giudizio di appello, in presenza di conoscenza legale di tale sostituzione da parte della controparte. Ed, infatti, si è ritenuto che "La notifica dell'impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente - e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione - una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore". (Cass. 27 luglio 2012, n. 13477). Non è stato dato rilievo neanche all'identità di domicilio, con comunanza dello studio legale, in presenza di un rapporto di parentela tra i procuratori. Si è, pertanto, affermato che "Nel giudizio di appello, l'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito è da considerare inesistente anziché nullo, con conseguente insanabilità, in quanto l'erronea identificazione del soggetto, cui l'atto, per legge, deve essere diretto, rende ininfluente la successiva fase di notifica, e, quindi, irrilevante il riferimento alla identità del domicilio, al rapporto di parentela o alla comunanza dello studio legale, sede del domicilio eletto. (Nella specie, l'atto di appello era stato indirizzato, invece che al procuratore costituito, ad altro avvocato, figlio del primo)" (Cass. 21 novembre 2011, n. 24506).
Il principio generale è stato riaffermato anche dalle Sezioni Unite, in riferimento al controricorso contenente ricorso incidentale, statuendo che "Nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso, contenente ricorso incidentale, ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è da considerare inesistente anziché nulla - con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale - in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l'identità di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito" (Sez. Un. 13 febbraio 2008, n. 3395).
1.3. L'argomentazione centrale, per ritenere inesistente la notificazione stante la mancanza di ogni riferibilità del ricevente rispetto alla parte destinataria dell'atto, è data dall'esaurimento definitivo di ogni efficacia della procura a suo tempo rilasciata al ricevente l'atto, che vale a rendere il difensore soggetto completamente estraneo al giudizio, per la mancanza di qualunque obbligo di questi rispetto alla parte prima rappresentata. In definitiva, ad impedire la riferibilità alla parte è la presenza di un nuovo procuratore domiciliatario, legato alla parte dalla rappresentanza tecnica; di un nuovo rappresentante processuale qualificato a ricevere l'atto di impugnazione per vagliare l'opportunità della difesa.
1.3.1. Ritiene il Collegio che tale corretta impostazione teorica, alla base dello schema tipico della notificazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., non è scalfita se si attribuisce rilievo ad ipotesi nelle quali, come nella specie, la riferibilità della persona e del luogo della notifica alla parte destinataria della stessa emerge in concreto ed è ricava bile, ex posi, dalla circostanza che la parte interessata ne ha avuto conoscenza - in qualunque modo, in sè, irrilevante - e ha usato tale conoscenza proprio per le finalità (difesa rispetto alla notifica di un atto di impugnazione) cui la notifica dell'atto era preordinata, senza prospettare lesioni nei propri diritti di difesa conseguenti alla violazione delle regole disciplinanti la notificazione. La riferibilità in concreto ed ex post consente all'atto notificatorio, pur viziato, di essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, escludendo l'inesistenza e consentendo la sanatoria nell'ambito delle nullità processuali, secondo la distinzione affermatasi nella giurisprudenza.
D'altra parte, se - in presenza di una piena difesa nel merito da parte del soggetto cui il ricorso non sia stato ritualmente notificato, senza che sia neppure allegata la lesione del proprio diritto ad apprestare la difesa per il ricorso - si facesse prevalere l'astratto mancato rispetto della regola legale, si affermerebbe come tutelato dall'ordinamento un interesse alla astratta osservanza della legge, in controtendenza alla linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità che richiede un pregiudizio del diritto di difesa subito da chi denuncia un vizio processuale. Infatti, in numerose pronunce, rispetto a fattispecie molteplici, la Corte ha ritenuto che "In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio" (es.: Cass. 25 gennaio 2012, n. 1029; 27 gennaio 2012, n. 1201; 7 febbraio 2011, n. 3024; 23 febbraio 2010 n. 4340; Sez. Un. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 25 luglio 2006, n. 16898).
1.4. Pertanto, il ricorso è ammissibile in rito in applicazione del seguente principio di diritto:"Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado - in conformità a quanto prescritto dall'art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, - presso il diverso procuratore domiciliatario della parte medesima in primo grado, l'avvenuta rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che la notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenere non riferibile al luogo e alla parte ed inesistente la notificazione, con conseguente ammissibilità del ricorso, altrimenti assumendo rilevanza solo l'astratto interesse al rispetto della legge processuale".
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione. Non è enucleato, neanche indirettamente, il momento di sintesi, che - secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità - è omologo al quesito di diritto, richiesto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Consegue l'inammissibilità del motivo.
3. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2048 cod. civ..
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "se la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 cod. civ. venga esclusa in presenza di un evento costituito da un imprevedibile e repentino fatto illecito altrui, quale la spinta data in ordinarie circostanze da un alunno all'altro che si era chinato a raccogliere gli occhiali". Il motivo è inammissibile.
Il quesito è generico e privo di corrispondenza con la parte esplicativa del motivo, nella quale si fa riferimento anche al nesso di causalità. Inoltre, prescinde dalla prova, gravante sul Ministero, di non aver potuto l'insegnante impedire il fatto, nonostante la predisposizione di idonee misure preventive volte ad evitare prevedibili repentini spintoni tra ragazzi di minore età, quali quelli che frequentano le scuole elementari. Mentre, su questa argomentazione si fonda, anche, la sentenza impugnata. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile per vizi che attengono ai motivi di ricorso. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al D.M. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2013
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Cod. Proc. Civ. art. 291
Cod. Proc. Civ. art. 330