Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014
Cancellazione di s.r.l. dal registro delle imprese - Sentenza pronunciata contro la società già estinta - Ricorso proposto dall'assegnatario dei beni sociali non qualificatosi come ex socio - Inammissibilità - Fondamento.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi si sia qualificato come mero assegnatario dei beni sociali, senza che possa avere rilievo sanante la prospettazione della qualità di ex socio della società estinta, contenuta soltanto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014