Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le attività espletate - Correlazione necessaria all'effetto sostitutivo della sentenza di appello cassata - Esclusione - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, senza che assuma rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a quest'ultima pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6188 del 18/03/2014