Decreto di omologa ex art. 445 bis cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l'accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l'accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art.111 Cost., giacché le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 6085 del 17/03/2014