impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 12/03/2014
Ordinanza istruttoria di ammissione probatoria - Contestazione - Necessità di uno specifico motivo - Condizioni.
L'appellante ha l'onere di censurare l'ordinanza istruttoria ammissiva della prova con uno specifico motivo di appello solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia valutato l'ammissibilità del mezzo di prova alla stregua della disciplina processuale vigente, decidendo dell'applicabilità o meno di disposizioni normative che regolano i tempi e i modi di deduzione e acquisizione della prova. Nel diverso caso in cui il giudice si sia limitato alla valutazione della rilevanza del mezzo di prova per la soluzione della controversia (cioè della sua effettiva utilità ai fini della decisione) è, invece, sufficiente che l'appellante impugni la sentenza lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice perché il giudice d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza degli elementi istruttori acquisiti, che può anche condurre alla conclusione della irrilevanza del mezzo istruttorio ritenuto rilevante in primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 12/03/2014