Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5637 del 12/03/2014
Evento idoneo a determinare l'interruzione del processo - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo di primo grado - Impugnazione - Instaurazione da e contro i soggetti effettivamente legittimati - Necessità - Fondamento - Estinzione di ente pubblico - Conseguenza.
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e non venga dichiarato, né notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato, desumendosi dall'art. 328 cod. proc. civ. la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Ne consegue che la mancata dichiarazione, nel corso del giudizio di primo grado, dell'estinzione di un ente pubblico non determina di per sé alcuna stabilizzazione della posizione giuridica e processuale della parte colpita dall'evento, né alcuna ultrattività in sede di gravame della procura a suo tempo conferita al difensore dal soggetto ormai estinto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5637 del 12/03/2014