Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014
Art. 348 ter, primo e ultimo comma, cod. proc. civ. - Esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in caso di "doppia conforme", e previsione di succinta motivazione - Asserita illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 ter, primo e penultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la succinta motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità ex art. 348 bis cod. proc. civ. e l'esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del provvedimento di primo grado allorché l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e, quanto alla prima questione, la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di "doppia conforme" in fatto, non solo non impediscono, né limitano l'esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l'effettività.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014