Ipotesi di cosiddetta "doppia conforme" in fatto a cognizione sommaria ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Insindacabilità della ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito - Riflessi sul sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado.
In ipotesi di cosiddetta. "doppia conforme" in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ., è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014