Giudizio di cassazione - Eventi interruttivi afferenti alla parte - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Interruzione del giudizio - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l'interruzione del processo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3323 del 13/02/2014