Decisione del Consiglio di Stato su richiesta di revocazione - Impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, per motivi inerenti la giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3200 del 12/02/2014