Termine di cui all'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità alla sola opposizione di terzo revocatoria - Opposizione di terzo ordinaria - Esercizio - Limiti.
In tema di impugnazioni, il termine per proporre opposizione di terzo stabilito dall'art. 325, primo comma, cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente all'opposizione di terzo revocatoria prevista dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., e non concerne l'opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 466 del 13/01/2014