Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 460 del 13/01/2014
Notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito domiciliatario della parte ex art. 330 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Fondamento.
L'art. 330 cod. proc. civ., laddove sancisce l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, che sia anche domiciliatario della parte, si applica al processo tributario, atteso che la specifica previsione di cui all'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, - secondo il quale la notifica deve avvenire, salvo quella a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della costituzione in giudizio - costituisce eccezione all'art. 170 cod. proc. civ. (riguardante le sole notificazioni endoprocessuali) e non anche all'art. 330 citato, che resta utilizzabile in favore del rinvio alle norme processuali codicistiche operate dagli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 cit., senza che a ciò osti la non obbligatorietà, in quel processo, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", essendo quest'ultima, in quanto non vietata, facoltativa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 460 del 13/01/2014