Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012
Omessa indicazione delle norme violate - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l'inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso articolato sotto il profilo dell'inosservanza dei principi stabiliti dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all'assunto illegittimo riconoscimento in favore dell'appaltatore del diritto al pagamento di opere extracontrattuali, avendo la ricorrente omesso di indicare le norme di diritto che sarebbero state violate dalla corte territoriale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4233 del 16/03/2012