Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012
Onere della parte ricorrente di indicare specificamente gli atti processuali sui quali è fondato il ricorso - Necessità - Ulteriore onere di indicare gli atti menzionati rapportandoli alla sequenza documentale di svolgimento del processo - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della parte avverso il rigetto della domanda d'inefficacia di decreto ingiuntivo fondata sull'assunta inesistenza della notifica del medesimo - effettuata, in tesi, alla dimora del destinatario e a persona priva di collegamento con lo stesso, senza indicazione delle necessarie indagini da parte dell'ufficiale giudiziario - per mancata produzione della relazione di notificazione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012