Sentenza di condanna generica - Effetti della cassazione - Poteri del giudice del rinvio - Limitazione ai punti della controversia dipendenti dalle parti cassate - Configurabilità - Sussistenza - Estensione alla determinazione del "quantum debeatur" - Esclusione.
A seguito della cassazione della sentenza con cui il giudice del merito abbia limitato la pronuncia alla condanna generica e disposto - con separata ordinanza - che il procedimento continuasse per l'ulteriore istruttoria riguardante l'eventuale liquidazione del danno, il giudice del rinvio può pronunciarsi solo su quei punti della controversia che siano inscindibilmente collegati e dipendenti dalle parti cassate, e non anche, pertanto, sul "quantum" dei danni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 16/03/2012