Vizio di contraddittorietà della motivazione - Onere di trascrizione nel ricorso delle proposizioni tra loro inconciliabili - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo di ricorso.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione col quale il ricorrente denuncia la "contraddittorietà della motivazione" della sentenza impugnata, senza trascrivere le proposizioni che si assume siano "contraddittorie", ovvero tra loro inconciliabili e tali da elidersi a vicenda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012