Generica allegazione della violazione dell'art. 360, comma primo, cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata: è pertanto, inammissibile il motivo di ricorso col quale il ricorrente lamenti la violazione di una serie di norme sostanziali "in relazione all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.", senza precisare se intenda censurare la sentenza per motivi attinenti la giurisdizione o la competenza, per violazione di norme di diritto o per nullità del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3248 del 02/03/2012