Termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Conseguenze - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione.
L'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione, notificato nel precedente termine annuale, trattandosi di giudizio che aveva avuto inizio nel 2003 ed era proseguito in appello nel 2007).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 05/10/2012