Inizio della decorrenza prima del periodo feriale - Periodo feriale - Prolungamento per sospensione dei termini - Durata - Scadenza del prolungamento in un successivo periodo feriale - Analogo prolungamento - Ammissibilità - Condizioni.
Il termine annuale di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), il cui decorso sia iniziato prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre) ed è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l'ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l'inizio del nuovo periodo feriale dell'anno successivo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16549 del 28/09/2012