Sentenza in materia di "actio negatoria servitutis" - Opposizione di terzo proposta da un comproprietario del preteso fondo dominante - Accoglimento dell'opposizione - Effetti - Annullamento del giudicato formatosi fra le parti originarie - Limiti.
Nell'ipotesi in cui sia accolta l'opposizione di terzo, di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., proposta avverso sentenza di "negatoria servitutis" dal comproprietario del fondo preteso dominante, il giudicato formatosi in forza di tale sentenza ne risulta vulnerato per la sola parte incompatibile con i diritti dell'opponente, ovvero relativamente alla condanna accessoria alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e non anche in ordine all'accertamento negativo della servitù, che permane efficace tra le parti originarie.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12266 del 17/07/2012