Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11865 del 12/07/2012
Giudice della revocazione - Poteri - Inquadramento del fatto revocatorio in difformità dall'indicazione datane dal richiedente - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Il giudice della revocazione, mentre può, nell'esercizio del suo potere-dovere, riportare il corretto inquadramento del fatto revocatorio sotto una delle previsioni dell'art. 395 cod. proc. civ. anche in difformità dell'indicazione datane dal richiedente, non può, invece, elevare a motivo di revocazione un fatto ontologicamente diverso da quello dedotto dall'istante. (Nella specie, l'impugnante aveva dedotto esplicitamente, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., "un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa" e la revocazione era stata accolta ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., sulla base del ritrovamento dei documenti esibiti nel giudizio di revocazione a fondamento del dedotto errore di fatto).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11865 del 12/07/2012