Giudizi in tema di invalidità civile - Notifica della sentenza al funzionario costituito ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 326 c.p.c. - Condizioni - Fondamento.
Nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, la notifica della sentenza di primo grado va effettuata al funzionario costituito in giudizio per l'ente ai sensi dell'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, sicché è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare la notifica presso la sede provinciale dell'Inps priva del riferimento nominativo al difensore costitutivo, non essendo sufficiente la sola identità del luogo della notifica ad assicurare che la sentenza giunga a sua conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17532 del 02/09/2016