Indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda - Modalità di adempimento - Indicazione specifica del contenuto del documento e della fase processuale dell'avvenuta produzione - Necessità - Violazione anche di un solo di detti adempimenti - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016