Esposizione del fatto - Espressa qualificazione in tal senso di parte del ricorso - Inidoneità della stessa a soddisfare il requisito ex art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c. - Possibilità di ricostruirlo alla luce dei motivi di ricorso - Esclusione - Ragioni.
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto esclude la possibilità di supplire ad eventuali sue carenze sulla base della illustrazione dei motivi, in quanto siffatta dichiarazione esprime l'intenzione che il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. debba ivi desumersi, in conformità coi principi della relatività della idoneità delle forme al raggiungimento dello scopo e di autoresponsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19047 del 28/09/2016