Rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. - Invalidità del procedimento decisorio - Ricorso per cassazione avverso tale vizio - Inammissibilità per difetto di interesse - Fondamento.
Qualora il giudice d'appello abbia correttamente ritenuto applicabile l'art. 354 c.p.c., ma abbia disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado attraverso un percorso processuale invalido, è inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo del ricorso per cassazione volto a far valere tale ultimo vizio, perché la Suprema Corte, rilevandolo, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima nullità processuale dichiarata dal giudice d'appello ai fini della rimessione della causa al primo giudice, determinando così - mediante il rinvio della causa a quest'ultimo in base all'art. 383, comma 3, c.p.c. estensivamente applicato - lo stesso effetto che quel motivo intende evitare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 27/10/2016