In genere "Ius superveniens" retroattivo intervenuto tra la sentenza impugnata ed il ricorso - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Formulazione del motivo - Mera invocazione della nuova disciplina - Ammissibilità
In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21691 del 27/10/2016