Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Impugnazione della sentenza del giudice di primo grado - Termine breve - Decorrenza - Presupposto - Comunicazione dell'ordinanza ad un solo difensore - Sufficienza - Carattere congiuntivo o disgiuntivo del mandato - Irrilevanza.
Il termine breve di sessanta giorni per ricorrere ex art. 348-ter c.p.c. decorre dalla comunicazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (o dalla sua notificazione, se anteriore), senza che sia rilevante che il provvedimento sia stato comunicato ad uno solo dei difensori nominati, siano essi muniti di rappresentanza congiunta o disgiunta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18622 del 22/09/2016