Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - accertamenti del giudice di merito - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18472 del 21/09/2016
Cartella esattoriale - Commissioni tributarie - Poteri sull'impugnazione - Avviso di accertamento - Dedotta nullità della notificazione - Corte di cassazione - Verifica dell'invalidità - Esame diretto - Preclusione - Accertamento di fatto - Configurazione.
Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, comma 3, del d.P.R. n.636 del 1972 e dell'art. 19, comma 3, del vigente d.P.R. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18472 del 21/09/2016