Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25971 del 16/12/2016
Disciplinare magistrati - Sospensione del procedimento fino alla definizione di quello penale per i medesimi fatti - Ricorribilità per cassazione - Esclusione – Ragioni
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, l'ordinanza di sospensione dello stesso fino alla definizione di quello penale, per i medesimi fatti, a carico dell'incolpato, non è ricorribile per cassazione, atteso che, nel vigore del rinvio all’abrogato c.p.p., non è ammessa tale impugnazione per i provvedimenti di sospensione del processo, mentre, per i procedimenti cui si applichi il nuovo c.p.p., l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, contenente il richiamo alla disciplina delle impugnazioni penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari ed alle decisioni di merito, e ciò, stante il principio di tassatività dei casi e mezzi di gravame stabilito dall’art. 586 c.p.p., esclude ogni provvedimento non rientrante nelle suddette categorie, dovendosi, altresì, negare che siano ipotizzabili profili di abnormità in una sospensione disposta erroneamente, determinando quest'ultima una stasi procedimentale solo temporanea, e non definitiva.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25971 del 16/12/2016