Decisione del Consiglio di Stato - Applicazione degli artt. 652 o 654 c.p.p. in relazione a sentenza penale irrevocabile - Valutazione della residua rilevanza, sul piano amministrativo, dei fatti esclusi dal giudice penale - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione- Esclusione
L’accertamento, da parte del giudice amministrativo, riguardante il se una sentenza penale irrevocabile spieghi efficacia ex artt. 652 o 654 c.p.p., ovvero il se all’esito residui un’area di rilevanza, quanto alla propria cognizione, dei fatti di cui il giudice penale abbia pur escluso la sussistenza, non esorbita i limiti esterni della sua giurisdizione, costituendo null’altro che un’attività di giudizio, sicché, anche se errata, non può dar luogo ad un motivo di giurisdizione rilevante ai sensi degli artt. 110 c.p.a. e 362 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25975 del 16/12/2016