Giudice amministrativo - Possibilità di riesaminare i medesimi fatti oggetto di giudizio penale - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’orientamento giurisprudenziale in base al quale al giudice amministrativo sarebbe consentito di riesaminare i fatti sui quali vi è stata una previa pronuncia da parte del giudice ordinario, prospettata in relazione ai principi di certezza e unitarietà della giurisdizione, atteso che essa muove dall’erronea premessa che il rapporto tra giudicato penale e giudizio amministrativo sia regolato dall’art. 652 c.p.p., mentre può rilevare il disposto dell’art. 654 c.p.p., e potendo, inoltre, il giudice amministrativo, ritenere sussistenti profili di condotta significativi sul diverso piano dell’illecito soggetto alla sua cognizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25975 del 16/12/2016