Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25625 del 14/12/2016
Giudizio di ottemperanza - Giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo - Ambito e limiti - Conseguenze - Sentenza definitiva del giudice ordinario - Consiglio di Stato - Sindacato integrativo - Diverso contenuto precettivo - Ammissibilità - Esclusione - Eccesso di potere giurisdizionale – Configurabilità
Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordinario (nella specie, di accertamento del diritto di taluni pubblici dipendenti di godere di un congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 5 CCNL Comparto sanità), abbia effettuato un sindacato integrativo - individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudicato (nella specie, conformandosi ad una sentenza della Corte di cassazione che aveva stabilito un diverso criterio per il computo delle ferie aggiuntive), con una pronuncia sostanzialmente autoesecutiva - ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25625 del 14/12/2016