Impugnazione di provvedimenti della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
L'impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di un provvedimento reso dalla Corte di cassazione è inammissibile, atteso che avverso le sentenze e le ordinanze adottate da quest'ultima, anche ai sensi dell'art. 375 comma 1, c.p.c., è ammesso il solo rimedio del ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22718 del 09/11/2016