Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23335 del 16/11/2016
Sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio - Contenuto - Distinzione tra l'ipotesi di intervenuto annullamento per violazione di norme di diritto ed annullamento per vizi della motivazione - Fondamento - Conseguenze.
In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23335 del 16/11/2016