Art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012 - Applicabilità - Decorrenza - Conseguenze.
La modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell’art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio “tempus regit actum”, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012.
Sez. 2 , Sentenza n. 6590 del 14/03/2017