Mancata costituzione dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Tempestiva costituzione dell'appellato - Rilevanza - Esclusione.
L'art. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017