Omesso esame delle prove dedotte dall’attore - Rigetto della domanda per difetto di prova - Violazione del "minimo costituzionale" della motivazione – Sussistenza - Fattispecie.
Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, nè per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione. (Nella specie, la corte territoriale, senza provvedere sulle istanze di prova testimoniale, aveva respinto la domanda perch non provata, per di più affermando che i documenti prodotti dalla parte erano all’uopo insufficienti consistendo in “dichiarazioni neppure confermate in giudizio”).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017