Cassazione (Ricorso per) - Giudizio di rinvio – Procedimento - Nuove conclusioni istruttorie - Divieto - Fondamento - Limiti.
Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394,comma 3, c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse nuove conclusioni e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9768 del 18/04/2017