Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017
Sentenza fondata su una pluralità di ragioni autonome - Impugnazione contro tutte le "rationes decidendi" - Necessità - Omessa impugnazione di una di esse - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso – Fondamento – Fattispecie.
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella impugnata sull'ulteriore ed autonoma "ratio decidendi" della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell'attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell'atto, la cui corrispondente censura è stata ritenuta fondata dalla S.C.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017