Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017
Cause scindibili - Unicità della sentenza su distinti rapporti giuridici - Impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse - Conseguenze - Ordine del giudice di notificazione dell’impugnazione anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa - Omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice - Sospensione del processo fino alla scadenza dei termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c..
In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da (o nei confronti di) una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9773 del 18/04/2017