Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – acquiescenza - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13047 del 24/05/2017
Acquiescenza ex art. 329, comma 2, c.p.c. - Presupposti - Parti non impugnate autonome e non dipendenti da quella oggetto di impugnazione - Necessità - Fattispecie relativa a sentenza della commissione tributaria regionale avente ad oggetto distinti periodi d'imposta aventi elementi o presupposti di fatto comuni.
Nel processo tributario, l’effetto di acquiescenza, ex art. 329, comma 2, c.p.c., alle parti della sentenza non impugnate - la cui produzione ne presuppone l'autonomia e la non dipendenza da quella oggetto di impugnazione, come può verificarsi soltanto se la decisione contenga più capi contro i quali la parte ha interesse ad impugnare – non è ravvisabile ove la decisione riguardi distinti periodi d’imposta e la contestazione investa elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti negli stessi, atteso che, in siffatta ipotesi, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta distingue le diverse pretese creditorie, ciò non vale, tuttavia, ad identificare altrettanti diversi capi della domanda, né, tantomeno, diverse parti della sentenza, cosicchè detta contestazione, anche in assenza di un esplicito riferimento a ciascuno dei distinti anni d’imposta, non può non intendersi riferita all’intero oggetto del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza che, in un giudizio concernente più avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ciascuno per un distinto anno d’imposta, ma tutti fondati sulla contestazione di elementi o presupposti di fatto comuni e ricorrenti nei vari anni, aveva affermato l’esistenza di un giudicato interno con riferimento all’avviso di accertamento relativo a uno di essi, in ragione della mancanza, nel ricorso in appello dell’ufficio, di specifici elementi di critica al medesimo afferenti).
Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 13047 del 24/05/2017