Inammissibilità per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380-bis c.p.c. - Ammissibilità a seguito della novella del rito di cassazione del 2016 - Fondamento.
In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), in caso di inammissibilità del controricorso perchè tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., risultando ora l’unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017