Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017
Ricorso per cassazione fondato sulla violazione del principio di non contestazione - Contenuto - Fattispecie.
Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto. (Fattispecie in tema di riscatto agrario, nella quale la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provata la libertà da affittanze del fondo a fronte della contestazione del possesso, da parte del riscattante, dei requisiti oggetti e soggettivi per l’esercizio del riscatto e dell’affermazione che altri soggetti avevano contemporaneamente esercitato il diritto di riscatto).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017