Impugnazioni civili - appello - in genere - Procedimento sommario di cognizione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017
Comunicazione telematica del testo integrale dell'ordinanza conclusiva resa in formato cartaceo - Decorrenza del termine cd. "breve" di impugnazione - Idoneità - Mancanza di firma digitale del cancelliere - Irrilevanza - Fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 79 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 221 del 2012.
La comunicazione telematica dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione emessa in formato cartaceo, effettuata in data antecedente l’entrata in vigore dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012 (introdotto dall’art. 52, del d.l. n. 90 del 2014, conv. conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014 e successivamente ancora modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22674 del 27/09/2017