Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017
Impugnazione di delibera assembleare da parte di più condomini - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Conseguenze - Appello proposto solo da alcuni condomini - Riforma della decisione di primo grado - Estensione, anche del capo sulle spese, ai condomini non appellanti - Fondamento.
In tema di condominio, l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima; sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017