Denuncia di un difetto di attività del giudice ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - Inammissibilità del motivo - Esclusione - Limiti.
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea deduzione di un difetto di attività del giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e non del n. 4 della stessa disposizione, non rende inammissibile il motivo ove la Corte non sia tenuta ad esaminare gli atti del giudizio di merito, esercitando un potere sussistente solo per i vizi denunciati ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 4963 del 02/03/2018