Natura della controversia di lavoro - Incidenza - Sulla competenza - Esclusione - Sul rito - Sussistenza - Conseguenze - Attività ricondotta all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - Motivo di ricorso ex art. 360, n. 2, cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
La natura della controversia di lavoro è idonea ad influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia ricondotto l'attività svolta da un avvocato, in favore di un istituto di credito del quale non era dipendente, nell'ambito dell'art. 409, n. 3, c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisca l'incompetenza per materia del giudice adito senza prospettare uno specifico pregiudizio processuale derivante dalla mancata adozione del rito diverso.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7199 del 22/03/2018