impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - nullita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8192 del 04/04/2018
Fallimento della parte in grado di appello - Omessa dichiarazione dell'evento - Notifica del ricorso per cassazione al legale della parte "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza e conseguenze.
Quando sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello e l'evento non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore di detta parte "in bonis", anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente – fattispecie che ricorre, in forza dei principi di strumentalità delle forme e del giusto processo, nelle sole ipotesi di mancanza materiale dell'atto o qualora sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione - ma nulla, con la conseguenza che la stessa è suscettibile di rinnovazione, con effetto "ex tunc", ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8192 del 04/04/2018